Statuto dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO)

Articolo l

Costituzione, finalità e sede dell’Agenzia
§ 1. L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO), eretta dal Sommo Pontefice Benedetto XVI con Chirografo (versione italiana) del 19 settembre 2007 è una Istituzione collegata con la Santa Sede, a norma degli artt. 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium1.
§ 2. L’Agenzia mira a promuovere la qualità della ricerca e dell’insegnamento e valuta il raggiungimento di adeguati standard internazionali delle istituzioni accademiche della Chiesa Cattolica, come già auspicato dal Concilio Vaticano II 2.
§ 3. L’Agenzia svolge le proprie attività nei riguardi delle Università e Facoltà Ecclesiastiche che, erette o approvate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, godono della potestà di rilasciare gradi accademici sotto l’autorità della Santa Sede 3 . Essa può anche operare nei confronti di altre Istituzioni di studi superiori a tenore dell’art. 4 § 2 del presente Statuto.
§ 4. L’Agenzia gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana.
§ 5. L’Agenzia ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
1 Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium.
2 Cf. Declaratio de Educatione Christiana, 10 in AAS 58 (1966), 737.
3 Cf. CIC, Cann. 815-817 in AAS 75 II (1983), 148.

Articolo 2 

Autonomia dell’Agenzia
Nel rispetto della normativa canonica vigente e degli accordi internazionali in materia di educazione superiore, di cui la Santa Sede è parte, l’Agenzia gode di propria autonomia nello svolgere le attività previste dal presente Statuto. A tale scopo, essa sviluppa, aggiorna e attua misure e prassi appropriate per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3

Qualità delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche
§ 1. Per qualità delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche, nell’ambito dell’educazione superiore e di ricerca, si intende la capacità effettiva di corrispondere ai seguenti fini:
1° coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica e l’attività didattica, le discipline da esse studiate e impartite ed approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana, nonché di quanto con essa è collegato 4 ;
2° formare con diligenza all’insegnamento delle scienze sacre e delle scienze ad esse collegate nonché ai compiti ed attività della Chiesa 5 ;
3° aiutare attivamente, secondo la propria natura ed in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari, sia quella universale, nell’opera dell’evangelizzazione 6 .
§ 2. La qualità si promuove e si verifica con la valutazione dei risultati raggiunti, sia sul piano scientifico, formativo ed educativo, sia sul piano delle risorse e delle strutture.
4 Cf. Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, art. 3 § 1 in AAS 71 (1979), 478.
5 Cf. ib. Proemio III in AAS 71 (1979), 472.
6 Cf. ib. Art. 3 § 3 in AAS 71 (1979), 478.

Articolo 4

Ambito dell’attività dell’Agenzia
§ 1. L’Agenzia è strutturata ed opera in una dimensione internazionale, conformemente alla vocazione universale della Chiesa.
§ 2. Per eventuali esigenze specifiche, l’Agenzia, con l’assenso della Congregazione per l’Educazione Cattolica, può attuare forme di cooperazione con altre Istituzioni per rispondere a quanto viene chiesto da diversi Paesi o aree geografiche. Nel qual caso sarà necessario che tali Istituzioni siano munite dell’approvazione della Conferenza Episcopale di appartenenza.
§ 3. L’Agenzia nelle sue attività rispetta le convenzioni, gli accordi e le iniziative internazionali a cui aderisce la Santa Sede.

Articolo 5

Attività dell’Agenzia
L’Agenzia, nell’ambito della propria competenza e capacità, svolge in modo particolare le seguenti attività, secondo le esigenze di tempo e di luogo:
1° sostiene le Istituzioni accademiche per sviluppare in esse la qualità della ricerca e dell’insegnamento;
2° definisce, sviluppa ed aggiorna, insieme alle Istituzioni accademiche coinvolte, le procedure per la valutazione e la verifica, interna ed esterna, della qualità, nel rispetto delle esigenze ecclesiastiche e civili, sia giuridiche sia di funzionalità, a livello regionale, nazionale ed internazionale;
3° pianifica le verifiche esterne di valutazione della qualità delle singole Istituzioni accademiche ed esegue tali verifiche attraverso le visite di esperti, i quali redigono i rapporti finali secondo le linee guida emanate dalla stessa Agenzia;
4° pubblica, sotto la propria autorità e in conformità all’Articolo 12 § 1, i rapporti finali che suggeriscono e raccomandano interventi migliorativi alle Istituzioni valutate;
5° favorisce la circolazione di informazioni nel campo accademico;
6° sceglie e prepara gli esperti per le visite;
7° propone strumenti adatti alla promozione della qualità.

Articolo 6

Organi e personale dell’Agenzia
§ 1. Sono Organi dell’Agenzia:
1° il Presidente;
2° il Consiglio direttivo;
3° il Consiglio scientifico.
§ 2. Fanno, altresì, parte dell’Agenzia: il Direttore e il personale addetto.
§ 3. L’Agenzia si avvale di esperti.

Articolo 7

Presidente
§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio. La carica è rinnovabile una volta sola.
§ 2. II Presidente dirige l’Agenzia, la rappresenta e presiede i Consigli direttivo e scientifico.

Articolo 8

Consiglio direttivo
§ 1. Fanno parte del Consiglio direttivo persone che si distinguono per scienza elevata e prudenza, dispongono di qualifiche ed esperienze nel campo accademico e nello specifico ambito della promozione della qualità, nonché rispecchiano, per quanto possibile, le varie competenze e la diversità, anche geografica, della Chiesa.
§ 2. Il Consiglio direttivo ha le seguenti finalità:
1° aiuta il Presidente nella direzione dell’Agenzia;
2° approva gli orientamenti generali dell’Agenzia;
3° supervisiona l’attività dell’Agenzia verificandone i risultati.
§ 3. II Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non superiore a dieci. Comprende membri di diritto e membri nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice, su proposta del Presidente dell’Agenzia. La nomina può essere rinnovata una sola volta. Sono membri di diritto: il Presidente dell’Agenzia, il Direttore con funzione di attuario, un rappresentante della Congregazione per l’Educazione Cattolica e un rappresentante degli studenti, nominato dal Presidente dell’Agenzia per un anno.
§ 4. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Può essere inoltre consultato in altre occasioni, secondo le necessità e a giudizio del Presidente, anche utilizzando i mezzi di comunicazione a distanza.
§ 5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo osservatori, su invito del Presidente dell’Agenzia.
§ 6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente dell’Agenzia.

Articolo 9

Consiglio scientifico
§ 1. Fanno parte del Consiglio scientifico persone che si distinguono per scienza elevata, prudenza ed esperienza accademica, con specifico riferimento all’ambito della promozione della qualità. Per quanto possibile, sono prescelti rispecchiando le diverse componenti, anche geografiche, della Chiesa.
§ 2. Il Consiglio scientifico ha le seguenti finalità:
1° aiuta il Presidente dell’Agenzia nella preparazione di strumenti utili alla realizzazione delle attività dell’Agenzia stessa;
2° esprime suggerimenti e pareri motivati sulle modalità utilizzate o da utilizzare per la valutazione della qualità;
3° collabora nell’individuazione e nella formazione degli esperti incaricati delle verifiche;
4° può altresì, su richiesta del Presidente dell’Agenzia, esprimere pareri motivati circa le singole verifiche effettuate o da effettuarsi, ovvero su ogni altra questione.
§ 3. II Consiglio scientifico è composto da un numero di membri non superiore a venti, nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice, su proposta del Presidente dell’Agenzia e sentito il Consiglio direttivo. La nomina può essere rinnovata una sola volta.
§ 4. Il Consiglio scientifico si riunisce all’occorrenza, o almeno ogni due anni su convocazione del Presidente.
§ 5. Sono invitati alle riunioni del Consiglio scientifico:
1° il Direttore dell’Agenzia con funzione di attuario;
2° almeno un rappresentante degli studenti.
Il Presidente dell’Agenzia può invitare altre persone particolarmente esperte ed è sua facoltà poter consultare singoli membri ed esperti anche utilizzando i mezzi di comunicazione a distanza.

Articolo 10

Direttore e personale dell’Agenzia
§ 1. II Direttore è nominato dal Presidente dell’Agenzia con il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta la Segreteria per l’Economia.
§ 2. Il Direttore, secondo le disposizioni e le direttive del Presidente:
1° coordina l’attività degli uffici e del personale addetto per l’esecuzione dei programmi e dei compiti dell’Agenzia;
2° cura l’amministrazione dell’Agenzia, sia per gli aspetti gestionali che per quelli contabili.
§ 3. Il personale dell’Agenzia viene assunto dal Presidente dell’Agenzia, tra chierici, religiosi e laici che si distinguano per virtù, prudenza, debita esperienza, nonché scienza confermata dai titoli di studio prescritti dal Mansionario Generale della Curia Romana. Ai fini di tale assunzione è necessario il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta la Segreteria per l’Economia.

Articolo 11

Esperti 
§ 1. Gli Esperti per le verifiche esterne delle istituzioni accademiche sono nominati, previa consultazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, dal Presidente dell’Agenzia per un quinquennio in base alle loro competenze scientifiche ed all’esperienza accademica ed ecclesiale.
§ 2. I nominativi degli Esperti sono iscritti in un elenco dal quale vengono scelti per le singole verifiche. Tale elenco deve essere composto da un numero sufficiente di persone che possano eseguire, in tempi ragionevoli e nelle lingue principali, le valutazioni programmate.
§ 3. L’Agenzia definisce la composizione delle Commissioni degli Esperti per le singole valutazioni.

Articolo 12

Rapporti e diffusione dei lavori dell’Agenzia
§ 1. L’Agenzia, prima di pubblicare i rapporti finali delle verifiche esterne della qualità stabiliti dall’articolo 5 § 4 del presente Statuto, può ricevere dalle Istituzioni accademiche valutate osservazioni motivate sui medesimi rapporti.
§ 2. L’Agenzia presenta ogni anno, entro il trentuno marzo, un rapporto sintetico delle proprie attività alla Congregazione per l’Educazione Cattolica e alla Segreteria di Stato.
§ 3. L’Agenzia redige un rapporto di autovalutazione in conformità alle prescrizioni stabilite dai Registri e dalle associazioni internazionali a cui fa riferimento. Tale rapporto di autovalutazione sarà trasmesso anche alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Articolo 13

Contabilità, bilancio e gestione
§ 1. Gli oneri concernenti l’amministrazione ordinaria dell’Agenzia per il personale, la segreteria e le spese per i locali, sono a carico della competente Amministrazione.
§ 2. Gli oneri concernenti le verifiche esterne della qualità delle Istituzioni accademiche, sono di norma a carico delle singole Istituzioni coinvolte.
§ 3. Il Presidente dell’Agenzia, sentito il Direttore, presenta ogni anno alla Segreteria per l’Economia la proposta del bilancio preventivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
§ 4. Il Presidente dell’Agenzia riceve ogni anno il bilancio consuntivo dalla Segreteria per l’Economia.

Articolo 14

Regolamento
L’Agenzia si doterà di un Regolamento proprio concernente l’attività ordinaria, in conformità al regolamento generale della Curia Romana.

Articolo 15

Approvazione e pubblicazione
Il presente Statuto è approvato ad quinquennium e sarà pubblicato in Acta Apostolicae Sedis.
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